Art. 5.

      1. La realizzazione degli interventi, coordinata dal medico scolastico, è svolta in collaborazione con gli specialisti del Servizio sanitario nazionale e utilizzando le strutture socio-sanitarie presenti nel territorio.
      2. L'attuazione dei programmi deliberati secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, avviene nell'orario curriculare, con possibili rientri pomeridiani, secondo un monte ore annuale definito dagli organi collegiali competenti su proposta del medico scolastico in qualità di coordinatore.